Studio di architettura
sicurezza cantieri

sicurezza cantieri

La normativa vigente in materia di sicurezza [decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81: Gazzetta Ufficiale], in caso di cantieri  in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, obbliga il committente a nominare il coordinatore in fase di progettazione ed il coordinatore in fase di esecuzione.

Il coordinatore in fase di progettazione (CSP) ha il compito di:

  • redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), costituito da una relazione tecnica contenente le scelte progettuali e le prescrizioni atte a garantire l’eliminazione o a ridurre al minimo dei rischi di lavoro, quindi le attrezzature e le misure protettive e preventive da utilizzare;
  • predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

Il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) ha il compito di:

  • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e nel caso di inadempienze da parte dei lavoratori proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
  • verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (prodotto dalle imprese), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento,  valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.